Proroga di termini in materia ambientale

In data 30 dicembre è stato pubblicato il  D.L. 30/12/2015 n. 210 “Milleproroghe 2016” col quale, tra l’altro, “Viene prorogato di un anno il termine per l’adeguamento al SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)” , ovvero la non applicabilità del sistema sanzionatorio relativo al SISTRI fino alla data del 31 dicembre 2016.

Il Testo ufficiale è il seguente: Art. 8 Proroga di termini in materia di competenza del Ministerodell’ambiente, della tutela del territorio e del mare   1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 3-bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sonosostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016″;  b) al comma 9-bis, le parole: ” stabilito al 31 dicembre 2015″ ele parole: “sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: “stabilito al 31 dicembre 2016” e “sino al 31 dicembre 2016”.  2. All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:  “3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, èprorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione peri quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensidei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’AutoritàCompetente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titoloall’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche lecondizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.  3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 èprorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione peri quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4,dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decretoovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta delpresente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’AutoritàCompetente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titoloall’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche lecondizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta dideroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicatinell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.  3. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.

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