Nuovo Accordo Stato – Regioni del 7/07/2016 relativo alla FORMAZIONE RSPP
Verrà pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni, il nuovo Accordo Stato – Regioni del 7/07/2016 relativo ai requisiti ed alla formazione per gli RSPP ed ASPP.
Tale Accordo sostituisce il precedente risalente al 26/01/2006.
L’Accordo entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Anticipo in un breve sunto, le parti salienti delle nuove disposizioni.
I corsi di formazione sono ancora strutturati secondo i 3 moduli A – B e C. I primi due sono comuni sia ai RSPP che agli ASPP, mentre il Modulo C è specialistico per i soli RSPP.
Rispetto alla vecchia norma, cambia la durata del Modulo B che è ora previsto con una prima parte di 48 ore comune a tutti i settori, da integrare con minimo 12 massimo 16 ore solo per 4 settori specifici: Agricoltura e Pesca, Costruzioni, Sanitario, Petrolchimico.
Il Modulo A potrà essere svolto in modalità e-learning.
Sono fatti salvi tutti i corsi di formazione effettuati secondo il vecchio Accordo del 2006. Salvo, ovviamente, la necessità di un eventuale adeguamento qualora si cambiasse settore produttivo.
Importanti novità riguarda l’aggiornamento quinquennale del Modulo B. Tale obbligo è ora ridotto a 40 ore per gli RSPP e di 20 ore per gli ASPP. L’aggiornamento può essere svolto in modalità e-learning.
Inoltre, sono previsti riconoscimenti di crediti formativi accumulati nello svolgimenti di altre tipologie di corsi di formazione abilitativi. Non sono previsti riconoscimenti con le ore di formazione relative ai corsi per Dirigenti, Preposti, Prevenzione incendi, Pronto Soccorso. Mentre, è previsto il riconoscimento reciproco con i corsi per FORMATORI secondo il DM 16/03/2013 e per i corsi per COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI secondo il Titolo IV del D.Lgs 81/08.
I corsi di aggiornamento del modulo B, decorrono dalla data di conclusione della frequenza al modulo B. Per le categorie che si avvalgono, per titolo di studio, della esclusione da tale modulo, la decorrenza parte dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (15/05/2008) oppure, dalla data del conseguimento del diploma di laurea per coloro che si sono laureati dopo il 15/05/2008.
Viene chiarito un aspetto importante che riguarda non solo gli RSPP / ASPP ma anche tutti coloro che necessitano di un titolo abilitativo per svolgere il ruolo (es. coordinatori sicurezza cantieri, addetti pronto soccorso, addetti conduzione attrezzature di lavoro ove è necessaria l’abilitazione, ecc.), il mancato aggiornamento non fa decadere completamente l’abilitazione ma la stessa viene ad essere sospesa fino al conseguimento dell’aggiornamento richiesto.
Importantissima è la disposizione che, l’eventuale completamento dell’aggiornamento relativo al quinquennio in corso, potrà essere realizzato nel rispetto della nuova regola.
La Global Concept rimane a disposizione per ogni richiesta di chiarimento.